Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Moneynet relativa ai prodotti e ai servizi il Cliente può presentare un reclamo all’Istituto di Pagamento, tramite lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a:
Moneynet darà riscontro al reclamo entro 15 giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora Moneynet si venga a trovare nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Contraente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 giornate operative. Nei casi di risposta interlocutoria, Moneynet dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di adire l'autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In particolare il Cliente può:
- Rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it al seguente link https://www.arbitrobancariofinanziario.it/ chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’Istituto di Pagamento. Resta ferma la possibilità per il cliente e per l’Istituto di Pagamento di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria;
- Singolarmente o in forma congiunta con l’Istituto di pagamento, anche in assenza di preventivo reclamo, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo.
Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it al seguente link http://www.conciliatorebancario.it/ Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario;
- Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario.
Guida ABF Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario
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